Acquisto prima casa

Con l’agevolazione sull’acquisto della prima casa è possibile pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto della prima abitazione.

In particolare:

  • Se il venditore è un privato o un’azienda che vende in esenzione IVA, l’acquirente potrà versare una imposta di registro del 2%, invece che del 9%, sul valore catastale dell’immobile.

Inoltre, le imposte ipotecarie e quelle catastali si pagheranno nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

  • Se il venditore è un’impresa con vendita soggetta a IVA, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%.

In tal caso le imposte di registro, catastali e ipotecarie si verseranno ognuna nella misura fissa di 200 euro.

 

Requisiti

L’acquirente che intende godere dell’agevolazione sull’acquisto della prima casa non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, nel caso in cui lo possegga, dovrà necessariamente venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato.

Infine, il nuovo immobile dovrà trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza, o intenda trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto.

 

Immobili accolti nell’agevolazione

Gli immobili che rientrano nell’agevolazione sono tutte le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni valgono anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito)
  • C/6 (per esempio rimesse e autorimesse)
  • C/7 (tettorie chiuse o aperte)

ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

Sarà comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, la quale sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione prima casa.

 

Decadenza dall’agevolazione

L’acquirente decade dalle agevolazioni fiscali beneficiate in sede di acquisto dell’immobile:

  • In caso di mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge in sede di registrazione dell’atto.
  • In caso di mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è situato il nuovo immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

In caso di decadenza saranno dovuti:

  • Se la cessione non era soggetta a IVA:
  • la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di - trasferimento;
  • una sanzione pari al 30% delle stesse imposte;
  • il pagamento degli interessi di mora.
  • se la cessione era soggetta a IVA:
  • la differenza d’imposta non versata (ossia la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata);
  • una sanzione pari al 30% della differenza medesima;
  • il pagamento degli interessi di mora.

Agenzia delle entrate mette a disposizione questa Guida per l’acquisto della casa con l’intento di fornire un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa.