Scopri tutto quello che c'è da sapere sul green pass

La certificazione verde Covid-19, nota come green pass, è un attestato rilasciato dal Ministero della Salute che dimostra la non positività al Covid e dunque consente una libera circolazione tra le regioni italiane e tra gli stati europei dell’area Shengen, oltre che la possibilità di accedere a diversi servizi e luoghi pubblici al chiuso.

Indice:

 

Caratteristiche

La certificazione è un documento utilizzabile direttamente in formato digitale oppure stampabile e presentabile in forma cartacea.

Al suo interno è presente un QR code (codice a barre bidimensionale): in caso di richiesta, basterà esibirlo per attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

 

Emissione

L’iter per l’emissione della Certificazione è molto rapido.

Dopo aver somministrato una dose di vaccino o dopo aver accertato un esito negativo al test molecolare/antigienico o un’avvenuta guarigione dal Covid, il medico responsabile inoltrerà il risultato al Ministero della Salute.

Entro poche ore, quest’ultimo produrrà il documento e, dopo un tempo che dipenderà dalla prestazione svolta, notificherà al cittadino l’emissione della Certificazione tramite SMS o posta elettronica: nel primo caso il destinatario della comunicazione comparirà come Min Salute, nel secondo caso come Ministero della Salute (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

 

Dopo quanto arriva il Green Pass

In caso di esito negativo del tampone molecolare/antigienico, l’emissione del Green Pass viene notificata entro poche ore dallo svolgimento della prestazione.

In caso di guarigione, la generazione e il conseguente invio del certificato avvengono entro la giornata successiva.

Per quanto riguarda la vaccinazione, infine, è necessario distinguere tra prima dose (o dose unica) e seconda dose:

In caso di prima dose (o dose unica), la generazione del certificato avviene entro dodici giorni dalla somministrazione ed è valida dal quindicesimo giorno dopo il vaccino fino alla data della seconda dose;

In caso di seconda dose, invece, il certificato verrà rilasciato entro 24/48 ore dalla somministrazione e sarà valido per nove mesi.

 

Come accedere al proprio Green Pass

Accedere alla propria Certificazione Verde Covid-19 è semplice ed immediato.

Il Ministero della Salute ha difatti implementato un sito sul quale, mediante il codice in nostro possesso (AUTHCODE), è possibile scegliere se accedere al proprio certificato tramite:

  • Tessera Sanitaria, indicando:
    1. le ultime otto cifre del codice identificativo della propria tessera sanitaria;
    2. la data di scadenza della stessa;
    3. la tipologia di codice ricevuta: se inviato tramite SMS o mail, numero univoco della certificazione di guarigione, numero del referto elettronico del tampone antigienico o codice univoco nazionale del tampone molecolare;
  • App IO, effettuando l’accesso senza bisogno di inserire alcun dato;

In alternativa, è possibile recarsi dal proprio medico di base o andare in farmacia fornendo il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria.

Il Certificato verde Covid-19 è scaricabile in italiano, francese, inglese e tedesco.

Come recuperare il codice in caso di smarrimento o se non si è ricevuto

Dal 30 luglio 2021, in caso di smarrimento o di mancato arrivo, è possibile recuperare il proprio codice AUTHCODE collegandosi a questa pagina.

 

Applicazione

In Italia, la Certificazione verde Covid-19 è richiesta per partecipare a qualunque festa per cerimonia civile o religiosa, per accedere alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o altre strutture, per spostarsi tra territori classificati come “zona arancione” o “zona rossa”.

Dal 6 agosto è necessaria per accedere alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 viene esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.

L'obbligo vale per:

  • tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche;
  • il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale;
  • i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
  • i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
  • i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
  • coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato - il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
  • il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La certificazione verde Covid-19 si applica a tutte le attività consentite sulla base del livello di rischio della zona, sia essa zona “bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”.

Le Regioni e le Province autonome potranno prevederne altri utilizzi.

Infine, la Certificazione non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale né ai soggetti esenti sulla base di idoneo certificato.

Per queste categorie verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, potranno essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

 

Modalità di verifica sul luogo di lavoro

Ogni azienda è autonoma nell'organizzare la modalità di verifica. Il datore di lavoro è tenuto, dove possibile, a far sì che in controlli, anche a campione, avengano in sede d'accesso al luogo di lavoro, cercando di impostare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, nel caso in cui il controllo non avvenga in sede d'accesso al luogo di lavoro, questo dovrà avvenire all'interno della fascia antimeridiana della giornata lavorativa, anche a campione, ma purché non scenda sotto la soglia del 20% e che venga applicato un criterio di rotazione che permetta, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

L’autenticità e la validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso l'APP nazionale VerificaC19.

La verifica avviene in cinque fasi:

  • Il verificatore richiede all’interessato la visione del relativo QR Code (in formato digitale o cartaceo)
  • L’App Verifica 19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e controlla il sigillo elettronico qualificato
  • L’App Verifica 19 controlla che la Certificazione di valida
  • L’App Verifica19 mostra al verificatore la validità della Certificazione accompagnata da nome, cognome e data di nascita dell’intestatario
  • A questo punto, il verificatore potrà richiedere all’interessato di esibire un documento in corso di validità per procedere al confronto dei dati anagrafici.

A tutela della privacy, i dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dall’APP.

Per i datori di lavoro, oltre alla suddetta app, sono state implementate ulteriori funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Tutte le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti. 

 

Casi specifici sui luoghi di lavoro

Esenzioni

Per tutti i soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, è in corso di predisposizioneun certificato contenente l’apposito “QR code”. Il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Soggetti in attesa del rilascio

Per tutti i soggetti in attesa del rilascio di valida certificazione verde sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Tassisti e autisti

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

Parrucchieri, estetisti e operatori del settore dei servizi alla persona

Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

Lavoratori autonomi

Per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi di un'azienda sarà necessario esibire il certificato in sede di accesso a quest'ultima o secondo le modalità da questa previste.

Sede lavorativa all'aperto

L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.

Lavoratori stranieri

Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.

Autotrasportatori stranieri

Nel caso in cui un autotrasportatore straniero non sia in possesso di green pass, sarà possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.

 

Provvedimenti e sanzioni

Per il dipendente

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass.

Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura che applicherà una sanzione amministrativa. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Per il datore di lavoro

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. 

 

Europa

Dal 1° luglio la Certificazione Covid-19 è valida come EU digital COVID certificate; come tale rende più semplice lo spostamento tra tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’Area Shengen.

Il regolamento europeo, approvato il 9 giugno 2021, prevede infatti che gli stati dell’UE non possano imporre ai titolari del certificato ulteriori restrizioni di viaggio (come quarantene, autoisolamenti e test) a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

Per facilitare la libera circolazione e garantire che i certificati emessi nei vari Stati europei possano essere verificati in tutta l’Unione, la Commissione Europea ha dato vita ad una piattaforma tecnica comune denominata Gateway Europeo.

Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, il viaggiatore dovrà soddisfare almeno una di queste caratteristiche:

  • aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
  • esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
  • aver effettuato un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.