Superbonus 110

Il superbonus è un’agevolazione inserita nel decreto rilancio atta ad elevare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022

 È valido per:

  • specifici interventi in ambito di efficienza energetica;
  • interventi antisismici;
  • installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ulteriori sei mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2022) sono concessi per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari, con catasti differenti, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

 

Le misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

 

La novità è che si potrà richiedere, al posto della fruizione diretta della detrazione, un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni e dei servizi o, in alternativa, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo ultimo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione attraverso un modello .

 

Per quali interventi si può richiedere il richiedere il Superbonus 110%?

 

Il Superbonus 110% si può richiedere per:

- Interventi di isolamento termico sugli involucri

- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamigliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari indipendenti

- Interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110%

 

Rientrano nel superbonus 110% anche interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

 

- Interventi di efficientamento energetico

- Installazione di impianti solari fotovoltaici

- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

 

Quali sono i vantaggi?

 

La detrazione è riconosciuta al 110%, in 5 quote annuali di pari importo e per le spese nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

 

In alternativa, si può richiedere un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

 

La cessione del credito può essere disposta in favore di:

- Fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

- Altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)

- Istituti di credito e intermediari finanziari

 

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione del credito.

 

Il contribuente deve acquisire anche:

- Il Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF.

- L’asserverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute.